Di seguito si riportano le informazioni contenute nell’allegato realizzato da Feder.Ped, CO.N.PED- Coordinamento Nazionale Pedagogisti ed Educatori, Associazione Professioni Pedagogiche, ANPE- Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani
3 IMPORTANTI PREMESSE
1- Prendi visione della legge n. 55/2024, la trovi sui nostri siti e su quelli istituzionali. Gran parte delle risposte sono sul testo, che puoi facilmente individuare sui motori di ricerca.
2- Le risposte che diamo sono sulla base della normativa vigente, ciò che la normativa non prevede sarà oggetto di sviluppi successivi. Non azzardiamo supposizioni infondate.
3- Diffida di chi diffonde notizie, spesso inesatte, senza fondamento normativo;
Prendi visione della legge in Gazzetta Ufficiale
BREVE RIASSUNTO DI CIÒ CHE STA SUCCEDENDO
- 8 maggio 2024: entra in vigore la legge n. 55/2024, che istituisce l'ordine delle professioni pedagogiche ed educative.
- Nomina dei commissari nei tribunali dei Capoluoghi di Regione e delle Province Autonome di Trento e Bolzano
- Presentazione delle domande ai commissari entro il 6 agosto 2024 (per la Puglia il termine è fissato al 2 ottobre 2024).
- I commissari pubblicheranno l'elenco dei nominativi degli aventi diritto la cui domanda è stata accettata.
- I commissari indiranno le votazioni per l'elezione dei presidenti degli albi regionali.
L’ISCRIZIONE ALL’ORDINE PROFESSIONALE È OBBLIGATORIA PER TUTTI I PEDAGOGISTI E GLI EDUCATORI PROFESSIONALI SOCIO-PEDAGOGICI IN SERVIZIO CON I TITOLI IN REGOLA SECONDO LA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE.
Data di scadenza per l’invio delle domande al fine della partecipazione alle elezioni: 6 agosto 2024 in tutta Italia (tranne in Puglia dove il termine è stato fissato per il 02/10/2024).
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PEDAGOGISTI
Premessa: l’articolo 11 definisce i requisiti per l’iscrizione all’Ordine dei Pedagogisti validi in fase di prima applicazione della legge. L’articolo 2 invece definisce i requisiti di accesso anche dopo terminata la fase di prima applicazione della legge.
Requisiti presenti sia nell’art. 2 che nell’art. 11 (che saranno sempre validi per iscrizione)
- Possesso delle lauree magistrali LM-85 e 87/S, LM-93, LM-57 e 65/S, LM-50 e 56/S.
- Possesso della laurea quadriennale in pedagogia o in scienze dell’educazione (V.O. -quadriennale);
Requisiti presenti solo nell’art. 11 (validi solo in fase di prima applicazione della legge)
- sei un professore universitario ordinario e associato, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegna o ha insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica;
- sei un ricercatore e assistente universitario di ruolo in discipline pedagogiche o sei un laureato che ricopre o ha ricoperto un posto di ruolo presso un’istituzione pubblica in materia pedagogica per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1;
- ricopri o hai ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1, svolgendo un’attività di servizio attinente alla pedagogia, se hai superato un pubblico concorso o se hai fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;
- hai operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale.
Per info: Siti web, canali social e via e-mail ANPE, APP e CONPED
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI EDUCATORI PROFESSIONALI SOCIO-PEDAGOGICI
Premessa: l’articolo 4 definisce i requisiti per l’iscrizione all’ordine degli educatori professionali socio-pedagogici anche dopo la fase di prima applicazione della legge, quindi quando l’ordine sarà a regime. L’articolo 11 invece definisce i requisiti di accesso in fase di prima applicazione della legge 55/2024.
Requisiti presenti sia nell’art. 4 che nell’art. 11 (che saranno sempre validi per iscrizione)
- Hai la laurea Triennale L19 Scienze dell'educazione
- Hai la Laurea classe 18 Scienze dell'educazione (triennale)
- Hai la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico acquisita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017.
- Corso intensivo di 60 CFU (comma 597 della legge 205/2017);
- Avevi più di 50 anni di età, 10 anni di servizio ed eri titolare di un contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali indicati dal comma 594 della 205/2017 all'entrata in vigore di quest'ultima (01/01/2018);
- Avevi almeno 20 anni di servizio negli ambiti professionali indicati dal comma 594 della 205/2017 all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (01/01/2018). ATTENZIONE: il comma 599 dell’art. 1 della legge 205/2017 salvaguarda il posto di lavoro di chi lavorava come educatore da almeno 12 mesi alla data del 01/01/2018, ma NON attribuisce la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, quindi chi rientra in quella casistica NON può iscriversi all’albo.
Requisiti presenti solo nell’art. 11 (validi solo in fase di prima applicazione della legge)
- hai la laurea in scienze della formazione primaria per operare nei servizi per l'infanzia;
- hai i titoli ritenuti idonei dalle specifiche normative regionali previgenti l'entrata in vigore della legge 65/2017 per operare nei nidi d'infanzia 0-3, purché conseguiti entro 31/07/2020, salvo diverse indicazioni di validità temporale dettate dalla normativa stessa (se un titolo ha smesso di essere valido prima del 31/07/2020 secondo la norma regionale, fa fede quest'ultima•
Per info: Siti web, canali social e via e-mail ANPE, APP e CONPED
Per avere maggiori informazioni leggi il file in allegato